Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Esclusione automatica

Esclusione automatica
QUESITO del 22/11/2006

Il comune di …. ha bandito una procedura aperta per asfaltare alcune strade comunali, il bando è stato pubblicato l'08.08.2006 in vigenza del Codice dei Contratti con aggiudicazione al massimo ribasso il bando riporta testualmente "si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli articoli 86-87-88 del dlgs 163/06, nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse" poi il disciplinare di gara riporta "il soggetto deputato all'espletamento della gara, nel caso in cui vi siano almento cinque o più offerte, ai sensi dell'art 86 comma 1 del Dlgs 163/06 e della Determ Aut Vig LLPP n° 24 del 31.01.2000, provvede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia", le offerte presentate sono state più di cinque alla ed luce di quanto riportato nel bando di gara ma anche di quanto previsto dall'art 86 comma 1 del dlgs 163/06 che prevede solo la valutazione della congruità delle offerte e non più l'esclusione automatica come era previsto dall'art 21 comma 1-bis della L 109/94, come ci si deve comportare? Aggiudicare applicando l'esclusione automatica alla prima impresa sotto la soglia di anomalia oppure verificare le giustificazioni dei prezzi di tutte le imprese sopra la soglia di anomalia e se tali giustificazioni sono congrue aggiudicare al primo concorrente della nuova graduatoria che si verrebbe a formare ricomprendendo anche le imprese sopra la soglia di anomalia e che prima del codice dei Contratti sarebbero state escluse dal calcolo automatico?

Alla luce dell'ultima sentenza del Consiglio di Stato che rinvia la questione alla Corte Europea (disapplicazione esclusione automatica offerta anomala in appalti sotto soglia), è legittimo impostare un bando di lavori sotto soglia ai sensi dell'art.83 del dpr 554/99 aggiudicando alla migliore offerta sia essa congiunta o meno non applicando l'esclusione automatica dell'offerta anomala? Operando invece una verifica chiedendo all'aggiudicataria giustificazioni in ordine ai prezzi? E' legittima l'esclusione automatica dell'offerta anomala in un appalto ai sensi dell'art.83 dpr 554/94? Non costituirebbe nell'ambito dell'offerta congiunta una svendita del patrimonio?

Si devono affidare dei lavori per un importo pari a Euro 2.040.000 mediante procedura aperta e pubblicazione di bando di gara con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. Si chiedono chiarimenti sull'applicazione dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 recentemente modificato con Decreto 152/2008. Si chiede infatti se la Stazione Appaltante può ancora ricorrere all'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE dichiarandolo nel bando di gara(anche se l'importo dei lavori è superiore a 1.000.000 di Euro) oppure è OBBLIGATORIO ricorrere a quanto previsto dall'art. 86 con valutazione della congruità delle offerte presentate ed eventuale richiesta di giustificazioni alle offerte anormalmente basse? Si applica comunque il taglio delle ali ovvero all'esclusione del 10% delle offerte di maggiore e minore ribasso?

In un appalto di lavori ovvero di servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, fino a quale importo si può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale ?

GARA AL PREZZO PIÙ BASSO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE. Premesso che il ricalcolo della soglia di anomalia è prevista dal Codice solo per mancata comprova dei requisiti speciali ex art. 48 c.2, mentre non è direttamente prevista in caso di esclusione per carenza requisiti generali la domanda è: Se l'aggiudicatario provvisorio viene escluso in fase di verifica dei requisiti generali ex art 38 (per esempio perché non ha menzionato una condanna o per via del DURC irregolare) si aggiudica al secondo o è necessario ricalcolare la soglia di anomalia (chiaramente nell'ipotesi che in concorrenti siano sempre in numero non inferiore a 10)? Infine nel caso in cui si aggiudicasse direttamente al secondo (senza ricalcolo per intenderci) e anch'egli dovesse essere escluso per carenza requisiti generali come si deve comportare la Stazione Appaltante: aggiudicare al terzo o a questo punto ricalcolare la soglia come avviene nel caso dei requisiti speciali ex art. 48? Grazie.

Con la presente si richiede se è corretto e obbligatorio indicare e applicare quanto segue in tutte le procedure di gara in oggetto, nel qual caso si applichi, ove consentito, il criterio del massimo ribasso: L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10: Il calcolo di cui all'art.97 comma 2 del codice, è effettuato, ai sensi del comma 3 bis, ove il numero delle offerte sia pari o superiore a 5; In questo caso si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97. In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 ultimo periodo)

L'art. 97 del D.Lgs 50/2016, prevede il calcolo dell'anomalia dell'offerta con esclusione non automatica, nel caso pervengano da 5 a 10 offerte. Al fine di evitare la perdita di 15 giorni di tempo per la richiesta di chiarimenti alle offerte rientranti nel calcolo dell'anomalia, è possibile chiedere ai vari OE che, già in sede di presentazione dell'offerta, corredano la propria con una relazione finalizzata a spiegarne un'eventuale contestazione di anomalia? Tale procedura sarebbe utile soprattutto nel caso di pratiche estremamente urgenti poiché farebbe risparmiare un importante lasso temporale.

E' stata effettuata una gara in mepa per un importo a base d'asta di 29.194,79 , l'aggiudicazione sarà effettuata al prezzo più basso
Nel caso di specie sono 8 offerte pervenute, quindi il criterio di cui all'art. 97 comma 2-bis del codice trova applicazione solamente per il calcolo dell'anomalia, vale a dire per vedere quante offerte sono risultate anomale, ma non vi è di fatto alcuna esclusione.
Sicuramente il concorrente che ha offerto il massimo ribasso è anomalo e pertanto vanno richieste le giustificazioni prima dell'aggiudicazione.
Mi conferma se procedo nel modo corretto

Si chiede per cortesia se il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale previsto all'art. 1 comma 3 del DL 76/2020 sia riferito esclusivamente alla fattispecie della procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) oppure sia da applicare anche alla procedura di comparazione dei preventivi in caso di affidamento diretto ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) del Decreto stesso.

Nelle gare di lavori sopra soglia comunitaria la Stazione Appaltante (SA) può alternativamente utilizzare, a sua discrezione, il criterio d'aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (criterio della c.d. OEPV) oppure quello sulla base dell'elemento prezzo o del costo (criterio del c.d. prezzo più basso). Tale disposizione, conforme all'art. 95 comma 3 del Codice, è altresì applicabile alle procedure di lavori svolte sotto soglia nell'ambito delle quali, qualora l'SA opti per l'utilizzo del prezzo più basso, opera l'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui, il numero delle offerte ammesse, sia pari o superiore a cinque (art. 1, co. 3 del DL 76/20 convertito nella L. 120/20 e, successivamente, nella L. 108/21): si chiede se tale istituto debba essere applicato anche per le gare di lavori effettuate al di sopra della soglia comunitaria, basate sul criterio d’aggiudicazione al prezzo più basso.

Buongiorno, in caso di appalto lavori di importo di €600.000,00 è possibile scegliere la ditta aggiudicataria mediante procedura aperta invece che a mezzo di procedura negoziata ex art. 1 D.L. 76/2020? In pratica l'art. 36 co. 9 per appalti sotto soglia comunitaria è ad oggi vigente e non sospeso dal D.L. 76/2020 ? Nel caso quindi di procedura aperta per appalto lavori sotto soglia, l'esclusione automatica delle offerte anomale va applicata solo in presenza di n. ditte pari o superiore a 10?
Grazie e cordiali saluti Maura

Gradirei conoscere un autorevole parere sulla eventuale vigenza/applicabilità - in caso di affidamento di beni/servizi sottosoglia e di offerte pari o superiore a 5 (o 10?) - della specifica determina ANAC scaturita in periodo emergenziale per l'applicazione dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 (massima 51 del 9 marzo 2021).
In particolare preme sapere se la stessa è applicabile ad una RDO Aperta del MePA (ritenuta, da recente giurisprudenza, pienamente equiparabile a "procedura aperta").
Inoltre, sempre nel contesto di RDO Aperta su MePA, in caso di affidamento di importo inferiore al limite dettato dall'art. 36, comma 2, lettera a) - pertanto in assenza di bando - se è assorbente/necessaria analoga espressa previsione di esclusione automatica nella determina a contrarre (vista l'assenza di bando), al fine di perseguire il rispetto del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2 (primo alinea, recante facoltà di ricorrere a procedure ordinarie) e dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.